Ammissibilità della revisione del conto intermedio in caso di sovraindebitamento
Ammissibilità della revisione del conto intermedio in caso di sovraindebitamento da parte del revisore che partecipa alla contabilità (doppio mandato).
Il 3 giugno 2024, il Consiglio Federale ha risposto a un'interrogazione della Consigliera nazionale Kris Vietze relativa alla possibilità per l’ufficio di revisione di revisionare il conto intermedio ai sensi dell’art. 725b cpv. 2 CO della medesima società in caso di sovraindebitamento, qualora sia anche stato precedentemente coinvolto nella contabilità della società (doppio mandato in caso di revisione limitata).
La normativa svizzera attribuisce massima importanza all’indipendenza, che deve essere garantita sia di fatto sia in apparenza.
Secondo il Consiglio Federale e quanto confermato dalla giurisprudenza (vedi la sentenza del Tribunale amministrativo federale n. B-7872/2015 del 21 aprile 2016), le deroghe previste per la revisione limitata (art. 729 CO) non si estendono a verifiche come quella dei conti intermedi legati al sovraindebitamento.
Vi invitiamo a leggere l'allegato flyer dove approfondiamo il tema e rimandiamo per un quadro completo delle casistiche alla tabella dettagliata preparata da ASR-RAB.